A decorrere dal 1 ottobre 1990, agli addetti al controllo sulla lavorazione del tabacco, agli addetti ai reparti tipografici, nonche' agli addetti alla conduzione automezzi, purche' formalmente assegnati in via continuativa, compete l'indennita' prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, negli importi appresso determinati: gruppo 1................................................... L. 1.800 gruppo 2................................................... L. 1.620 gruppo 3................................................... L. 1.260 gruppo 4................................................... L. 720

Testo vigente dal 20 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335~art87 · fonte del testo