Art. 93 — Estensione dell'indennità di rischio
Dal 1 luglio 1987 l'indennita' di rischio di cui al punto 7, gruppo V della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, che approva il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, viene estesa al personale dell'A.N.A.S. adibito alla conduzione di automezzi di servizio destinati al trasporto di persone. La rispondenza fra le categorie di personale aziendale aventi diritto all'indennita' di rischio di cui alla legge sopracitata e le attivita' comportanti rischio da esse prestate e' in ogni caso determinata secondo le modalita' di cui all'art. 8, primo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
