Con decorrenza 1 ottobre 1990, le indennita' giornaliere di rischio e di insalubrita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, n. 338, sono cosi' rideterminate: Gruppo I................................................... L. 1.800 Gruppo II.................................................. L. 1.620 Gruppo III................................................. L. 1.260 Gruppo IV.................................................. L. 720

Testo vigente dal 20 novembre 1990

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335~art50 · fonte del testo