Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, art. 10, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sono i seguenti:

  • a)protezione civile e servizi di soccorso ai cittadini;
  • b)produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti;
  • c)erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento;
  • d)servizio postale, di telecomunicazioni e di informazione radio- televisiva, vigilanza per la sicurezza delle strutture dei monopoli fiscali;
  • e)depositi cauzionali;
  • f)trasporti. Nell'ambito dei servizi essenziali dovra' garantirsi, con le modalita' di cui all'articolo 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
  • a)il funzionamento dei servizi radioelettrici, postali, telegrafici e telefonici, limitatamente alle attivita' relative alla salvezza della vita umana, alle comunicazioni di Stato e di assistenza al volo, nonche' al controllo delle emissioni radioelettriche al fine di evitare interferenze che potrebbero pregiudicare le comunicazioni nell'ambito dei servizi di Stato, aeroportuali, dei vigili del fuoco, di pronto soccorso e della protezione civile;
  • b)la sorveglianza, la salvaguardia, la funzionalita' e la sicurezza dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti anche a ciclo continuo, nonche' il presidio per la salvaguardia dei fondi e dei valori negli uffici di maggiore rilevanza;
  • c)l'integrita' della materia prima;
  • d)l'informazione e le notizie sullo stato di transitabilita' delle strade a livello nazionale e regionale;
  • e)le informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilita', anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
  • f)il soccorso tecnico urgente prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed eventualmente dalle altre aziende del comparto nell'ambito del servizio di protezione civile;
  • g)l'erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento, quali pensioni sociali e di invalidita' civile;
  • h)il servizio di trasporto aereo, limitatamente all'esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole;
  • i)il servizio attinente ai depositi cauzionali ed al relativo ufficio informazioni, allo svolgimento di gare pubbliche ed all'erogazione di premi, limitatamente ai giorni di scadenza previsti dalla normativa comunitaria.

Testo vigente dal 20 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335~art3 · fonte del testo