Art. 73 — Servizi pubblici essenziali
Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali, nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale - Area negoziale della professionalita' medica - sono i seguenti;
- a)assistenza sanitaria;
- b)igiene pubblica;
- c)veterinaria;
- d)protezione civile. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono garantirsi, con le modalita' di cui all'articolo 74, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
- a)accettazione per i ricoveri d'urgenza; pronto soccorso medico e chirurgico nonche' servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; prestazioni di diagnosi e cura non differibili a giudizio medico nelle divisioni e servizi ospedalieri nonche' nei servizi territoriali psichiatrici e per le tossicodipendenze; anestesia per le sole urgenze;rianimazione e terapia intensiva;
- b)profilassi urgenti in caso di malattie infettive, delle tossinfezioni alimentari e degli interventi urgenti per gli inquinamenti ambientali; interventi urgenti in caso di infortuni sul lavoro;
- c)interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;Controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;ispezione veterinaria degli animali morti o in pericolo di vita;approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonche' residenze protette ed assistite; servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze;
- d)referti, denunce, certificazioni ed autorizzazioni sanitarie urgenti; prestazioni di sanita' pubblica per gli aspetti urgenti comprese quelle medico-legali; atti ed attivita' non differibili previsti per gli adempimenti imposti dalla legge a tutela degli interessi pubblici preminenti e provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza dell'autorita' sanitaria locale;
- e)prestazioni urgenti svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per conto della protezione civile.
Testo vigente dal 19 dicembre 1990
