Art. 3 — Servizi pubblici essenziali
Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
- 1)assistenza sanitaria;
- 2)igiene pubblica;
- 3)veterinaria;
- 4)protezione civile;
- 5)sicurezza e salvaguardia degli impianti;
- 6)approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e servizi di prima necessita', distribuzione di energia nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti;
- 7)erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono garantirsi, con le modalita' ed i contingenti minimi di cui all'articolo 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
- a)prestazioni di accettazione per i ricoveri d'urgenza e di pronto soccorso, nonche' specialistiche e diagnostiche necessarie a garantire le urgenze; anestesia per le sole urgenze; medicina neonatale; rianimazione e terapia intensiva; unita' coronariche; emodialisi; servizio trasfusionale; psichiatria; trattamenti sanitari obbligatori; assistenza di persone anziane ed handicappate; assistenza farmaceutica anche integrativa; servizio ambulanze;
- b)raccolta, nei casi di urgenza, dei rifiuti solidi; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi; vigilanza, nei casi di urgenza, sugli alimenti e bevande; salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature anche a ciclo continuo soggetti a vigilanza nei casi in cui l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone ed agli impianti stessi; sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e degli impianti di emergenza necessari ad assicurare i servizi essenziali;
- c)vigilanza sui focolai o malattie infettive e zoonosi; controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita; approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonche' residenze protette ed assistite;
- d)referti, denunce, certificazioni e provvedimenti contingibili ed urgenti;
- e)prestazioni urgenti svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per conto della protezione civile;
- f)approvvigionamento urgente dei beni di prima necessita';
- g)servizi di cucina, incluse banche del latte per i neonati, per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche salvo nei casi in cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione del serzizio;
- h)distribuzione del vitto; somministrazione dello stesso a persone non autosufficienti ed ai minori;
- i)pagamento degli assegni e dei sussidi con carattere di sostentamento, per il periodo di tempo strettamente necessario, in base all'organizzazione dei singoli Enti.
Testo vigente dal 19 dicembre 1990
