Art. 13 — Personale da reclutare
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1997 al 9 ottobre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nelle more della prima incorporazione di volontari in ferma breve in applicazione del presente regolamento, le Forze armate sono autorizzate a reclutare personale volontario ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. A tale personale si applicano le norme di stato ed avanzamento previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente attuazione della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dal presente regolamento. Al termine della ferma triennale, tale personale puo' partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle necessita' organiche della Forza armata di appartenenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-02;332~art13 · fonte del testo
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