Art. 3 — Entità ed impiego
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1997 al 9 ottobre 2010. 290 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Ferma restando l'entita' numerica dei volontari di truppa in ferma breve prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i reclutamenti presso le Forze armate, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono essere effettuati in relazione alle esigenze fissate annualmente nella legge di bilancio. I volontari in ferma breve di cui al presente regolamento devono essere prioritariamente destinati alle unita' di pronto impiego dell'Esercito, a bordo delle unita' della linea operativa della Marina e ai reparti di pronto impiego dell'Aeronautica. L'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, e' riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di organico, secondo le modalita' previste dagli articoli 9 e 10 e le seguenti percentuali:
tolto: a) Arma dei carabinieri 60%;
tolto: b) Guardia di finanza 60%;
tolto: c) Corpo militare della Croce rossa 100%;
tolto: d) Polizia di Stato 35%;
tolto: e) Corpo di polizia penitenziaria 50%;
tolto: f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco 35%;
tolto: g) Corpo forestale dello Stato 35%. L'accesso al ruolo dei volontari in servizio permanente di ogni singola Forza armata e' riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nella Forza armata nella quale chiedono di essere immessi. Le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, anche mediante procedimenti concorsuali pubblici, e quelle previste dall'articolo 100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, devono intendersi assorbite da quelle previste dal presente regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-02;332~art3 · fonte del testo
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