Art. 3 — Reclutamento degli atleti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2005 al 9 ottobre 2010. 373 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli, nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste per gli anni 2005 e 2006 dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi, fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa legge n. 226 del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorche' non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, ed abbiano conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare, alla cui valutazione provvede la commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso. Per il personale di cui al comma 1, con decreto del Direttore generale della Direzione generale della sanita' militare, sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche' i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. I vincitori sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati ad uno specifico corso formativo in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente puo' essere assegnato ai Centri qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;113~art3 · fonte del testo
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