Art. 9 — Ciclo di attività formative
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272.
Abrogato dal 28 novembre 2004
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272.
Abrogato dal 28 novembre 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 2000 al 28 novembre 2004. 380 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare cicli di attivita' formative organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. I cicli comprendono un periodo di attivita' didattica e un periodo di applicazione pratica. I cicli formativi si svolgono secondo il programma predisposto per ciascuno di essi dalla Scuola in relazione alle due distinte procedure concorsuali previste dagli articoli 5 e 6 e tenendo conto, anche ai fini della durata complessiva e della loro articolazione, delle specifiche metodologie formative di volta in volta previste in relazione ai fabbisogni professionali da soddisfare, e di eventuali periodi di integrazione tra i diversi cicli formativi. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5, il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a 12 mesi e si deve articolare in un periodo di attivita' didattica non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al trenta per cento dell'intera durata. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 6 il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a 18 mesi e si deve articolare in un periodo di attivita' didattica non inferiore al trenta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata. I periodi dedicati alla didattica e all'applicazione sono distribuiti nell'arco temporale del ciclo formativo secondo il programma stabilito dalla Scuola. I periodi di applicazione possono svolgersi presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private, secondo modalita' che assicurino l'acquisizione di un ampio spettro di esperienze professionali. L'attivita' didattica e' di regola organizzata in modo da assicurare che parte di essa si svolga in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5 tali forme di collaborazione devono comunque riguardare almeno un terzo delle attivita' didattiche previste dal ciclo formativo. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalita' di valutazione sia delle attivita' didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di professionalita' acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica finale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;324~art9 · fonte del testo
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