Art. 10 — Norma di rinvio
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272.
Abrogato dal 28 novembre 2004
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272.
Abrogato dal 28 novembre 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 2000 al 28 novembre 2004. 89 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non incompatibili. Le graduatorie finali dei concorsi banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e rese consultabili via Internet. Gli enti pubblici non economici provvedono, per i concorsi banditi direttamente ai sensi dell'art. 3, mediante pubblicazione sui propri bollettini ufficiali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;324~art10 · fonte del testo
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