Articolo abrogato dalla l. 19 gennaio 2026, n. 11.
Abrogato dal 19 febbraio 2026
Articolo abrogato dalla l. 19 gennaio 2026, n. 11.
Abrogato dal 19 febbraio 2026
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1989 al 19 febbraio 2026. 98 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: 1. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11 della legge, e' costituito con decreto consolare. 2. L'ufficio circoscrizionale e' composto da cinque componenti nel caso che gli italiani residenti siano meno di 5.000; da sei a dieci componenti fino a 30.000 italiani residenti; da undici a quindici componenti fino a 60.000 italiani residenti; da sedici a venti componenti se il numero degli italiani residenti sia superiore a 60.000. 3. Se, a causa dell'esiguita' dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione, non e' possibile costituire l'ufficio circoscrizionale, i suoi compiti sono svolti direttamente dall'ufficio consolare.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-09-06;323~art9 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.