1. Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze contrastanti, l'ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorita' locali, accerta la veridicita' della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.

Testo vigente dal 23 settembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-09-06;323~art8 · fonte del testo