1. Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze contrastanti, l'ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorita' locali, accerta la veridicita' della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.
Testo vigente dal 23 settembre 1989
