Articolo abrogato dalla l. 19 gennaio 2026, n. 11.
Abrogato dal 19 febbraio 2026
Articolo abrogato dalla l. 19 gennaio 2026, n. 11.
Abrogato dal 19 febbraio 2026
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1989 al 19 febbraio 2026. 73 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: 1. L'ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni riguardanti i cittadini di cui all'art. 1, comma 5, della legge, oltre che al Ministero dell'interno, anche all'ufficio anagrafe del comune di Roma ai fini della tenuta e dell'aggiornamento delle relative posizioni anagrafiche e di ogni altro conseguente adempimento di legge, nonche' ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 7 della legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-09-06;323~art5 · fonte del testo
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