1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura ((...)) dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonche' le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT. 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)).
Testo vigente dal 19 febbraio 2026
