Art. 5
All'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti: "Una varieta' geneticamente modificata puo' essere iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle varieta' di cui all'articolo 17 previa verifica effettuata con le procedure di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971 che:
- a)sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente e il sistema agrario del Paese, derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di tale varieta', previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
- b)non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversita' agricola e non comporti danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformita' a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversita' biologica (CBD) e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena;
- c)non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento;
- d)risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel "principio di precauzione. Nel caso di una varieta' geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa puo' essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano gia' stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/97.".
Testo vigente dal 9 agosto 2001
