L'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue:

  • a)al secondo comma sono aggiunti i seguenti periodi: "E' istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varieta' geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varieta', siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonche' il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varieta' deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varieta' geneticamente modificata. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, e' vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura: "Prodotti Geneticamente Modificati.";
  • b)i commi decimo e undicesimo sono sostituiti dai seguenti: "L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarla, o che la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneita' e di stabilita', ovvero i criteri stabiliti per la varieta' da conservazione dall'articolo l9 della legge n. 1096 de1 1971. Le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'iscrizione; tale scadenza non si applica per le varieta' da conservazione definite dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge n. 1096 del 1971. Nel caso di varieta' geneticamente modificate l'iscrizione nell'apposita sezione del registro varietale di cui all'articolo 17 potra' essere rinnovata, previo parere della commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, che tiene conto anche degli esiti del monitoraggio.".

Testo vigente dal 9 agosto 2001

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322~art6 · fonte del testo