Art. 3
All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanita' sono definiti:
- a)i livelli massimi specifici di residui antiparassitari nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;
- b)gli antiparassitari il cui impiego e' vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;
- c)il livello massimo complessivo della quantita' di antiparassitari consentito".
Testo vigente dal 25 maggio 2000
