All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanita' sono definiti:

  • a)i livelli massimi specifici di residui antiparassitari nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;
  • b)gli antiparassitari il cui impiego e' vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;
  • c)il livello massimo complessivo della quantita' di antiparassitari consentito".

Testo vigente dal 25 maggio 2000

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-11;132~art3 · fonte del testo