Il capitolo 2 dell'allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e' sostituito dal seguente: "Capitolo 2 1. In sede comunitaria sono stabilite le condizioni sanitarie applicabili:

  • a)all'immissione sul mercato e alle importazioni di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano, fatte salve le norme stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato;
  • b)alla preparazione delle gelatine destinate al consumo umano;
  • c)agli scambi e alle importazioni di miele, di cosce di rana e di lumache destinati al consumo umano;
  • d)agli scambi e alle importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano ottenuti da specie animali non disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di:
  • 1)sanita' animale e status sanitario delle mandrie lattiere, tenuto conto, in particolare, della tubercolosi e della brucellosi;
  • 2)igiene della mungitura, igiene della raccolta, del trasporto, del trattamento e della trasformazione del latte e igiene del personale;
  • 3)ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica o ormonale, di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze nocive nel latte o nei prodotti a base di latte;
  • 4)criteri applicabili al latte crudo quale materia prima;
  • 5)criteri microbiologici applicabili ai prodotti finiti;
  • e)alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di carni di specie animali non soggette a requisiti specifici, in particolare di carni di rettili e relativi prodotti, destinate al consumo umano, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di:
  • 1)criteri microbiologici e parassitologici;
  • 2)igiene nella macellazione;
  • 3)ricerca dei residui.".

Testo vigente dal 21 gennaio 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-22;493~art2 · fonte del testo