Art. 28 — Norma finale di rinvio
Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, 19 luglio 1984, n. 571, e 2 giugno 1981, n. 270.
Testo vigente dal 12 novembre 1990
