Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, 19 luglio 1984, n. 571, e 2 giugno 1981, n. 270.

Testo vigente dal 12 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319~art28 · fonte del testo