Art. 27 — Disposizioni particolari
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, resta ferma la corresponsione, con periodicita' annuale, secondo i termini, le modalita' e le condizioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, dell'indennita' di incentivazione e funzionalita'. L'indennita' di cui al comma 2 e' incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, dei seguenti importi annui lordi: qualifica I L. 135.000; " II " 158.000; " III " 180.000; " IV " 201.000; " V " 225.000; " VI " 285.000; " VII " 360.000; " VIII " 450.000. Nei confronti del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, nonche' alla prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, l'indennita' di cui al comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, e' incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, rispettivamente, dei seguenti importi annui lordi: L. 240.000, L. 900.000 e L. 1.200.000.
Testo vigente dal 12 novembre 1990
