Art. 70 — Norma finale di rinvio
Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e 20 maggio 1987, n. 270, per quanto compatibili. Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono abrograti.
Testo vigente dal 19 dicembre 1990
