Art. 22 — Norma finale di rinvio
Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni, 25 giugno 1983, n. 346, 1› marzo 1988, n. 285, 8 maggio 1987, n. 267, e 17 settembre 1987, n. 494.
Testo vigente dal 6 marzo 1990
