Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni, 25 giugno 1983, n. 346, 1› marzo 1988, n. 285, 8 maggio 1987, n. 267, e 17 settembre 1987, n. 494.

Testo vigente dal 6 marzo 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43~art22 · fonte del testo