Art. 7 — Norme transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal decreto 4 agosto 2011, n. 155.
Abrogato dal 22 novembre 2011
Provvedimento abrogato dal decreto 4 agosto 2011, n. 155.
Abrogato dal 22 novembre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1995 al 22 novembre 2011. 54 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In fase di prima applicazione, le giunte delle camere di commercio deliberano le norme statutarie ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla prima pubblicazione dei dati di cui all'art. 2, comma 1, e continuano ad esercitare l'attivita' di amministrazione fino all'insediamento dei consigli camerali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 4 AGOSTO 2011, N. 155
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-21;472~art7 · fonte del testo
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