Art. 2 — Elenco delle aziende
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1996 al 27 settembre 2022. 383 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio tiene un elenco, costantemente aggiornato, delle aziende che detengono animali, nel quale devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
tolto: a) la denominazione dell'azienda;
tolto: b) il codice d'identificazione aziendale;
tolto: c) l'ubicazione territoriale dell'azienda con le indicazioni del comune, provincia, localita', e codice di avviamento postale;
tolto: d) il detentore, specificandone domicilio o residenza, codice fiscale o partita I.V.A.;
tolto: e) il responsabile dell'azienda, se diverso dal detentore di cui alla lettera d);
tolto: f) le specie degli animali tenute, allevate o commercializzate;
tolto: g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti cui l'azienda abbia eventualmente aderito. Il responsabile dell'azienda, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o dall'inizio dell'attivita', deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al servizio veterinario territorialmente competente. Salvo diversa disposizione adottata in sede comunitaria, non sono soggetti all'adempimento di cui al comma 1 le persone fisiche che detengono non piu' di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non hanno richiesto premi o di un capo della specie suina e destinati all'uso o al consumo personale, purche' all'atto della movimentazione siano accompagnati dal documento di cui all'art. 10. Il servizio veterinario attribuisce il codice aziendale recante nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda. Sono esonerati dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2 i responsabili delle aziende gia' in possesso di un codice aziendale assegnato dalle unita' sanitarie locali contenente tutti i dati di cui al comma 4; tali aziende vengono inserite d'ufficio nell'elenco di cui al comma 1; d'ufficio si provvede anche ad integrare, ove occorra, le informazioni prescritte al comma 1. Il responsabile dell'azienda, entro sette giorni, comunica al servizio veterinario competente la variazione di uno dei dati elencati al comma 1, oppure la cessazione dell'attivita', rapportata all'allontanamento dell'ultimo animale, consegnando il registro di cui all'art. 3 e le informazioni di cui agli articoli 3 e 10. Le aziende continuano a figurare nell'elenco di cui al comma 1 finche' non siano trascorsi i tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134)
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-04-30;317~art2 · fonte del testo
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