La Cassa nazionale del notariato puo' eseguire controlli, con i mezzi che riterra' piu' opportuni, per accertare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'integrazione. In ogni caso la Cassa dispone ispezioni annuali nei confronti di notai sorteggiati tra coloro che hanno richiesto l'integrazione. Inoltre dovra' essere effettuato un controllo qualora la richiesta di integrazione venga avanzata per quattro anni, anche non consecutivi, nell'arco di sette anni.

Testo vigente dal 8 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317~art8 · fonte del testo