La Cassa nazionale del notariato provvede, in corrispettivo dei contributi imposti a carico dei notai:

  • a)alla corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio;
  • b)alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, nonche' alla corresponsione della pensione di invalidita';
  • c)alla concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei notai in esercizio o in pensione;
  • d)al soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico. La Cassa puo' concedere assegni assistenziali a favore dei notai, in esercizio o in pensione, e delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso e, per l'impianto dello studio, a favore dei notai di nuova nomina le cui condizioni economiche non lo consentano senza sensibile aggravio.

Testo vigente dal 8 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317~art1 · fonte del testo