La Cassa nazionale del notariato, in attuazione delle disposizioni previste dal regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e dall'art. 1, ultimo comma, delle norme del 21 ottobre 1955, approvate con decreto ministeriale 10 novembre 1955, puo' provvedere alla erogazione di assegni assistenziali a favore dei notai in esercizio o in pensione, delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso, previo accertamento dello stato di bisogno, determinato da:

  • a)eventi dovuti a caso fortuito, forza maggiore o criminosi (infortuni, calamita' naturale, malattia, rapina, furti, incidenti, ecc.), che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare, e che comunque comportino spese ed esborsi afferenti all'evento dannoso ovvero necessari per continuare lo svolgimento dell'attivita' professionale e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento della commissione amministratrice, avuto riguardo all'entita' dei redditi prodotti e dichiarati nel triennio precedente dai componenti il nucleo familiare;
  • b)sospensione o riduzione forzata per non meno di tre mesi dell'attivita' di notaio per fatto di malattia accertata da struttura sanitaria pubblica o parificata o direttamente dalla Cassa ovvero per vicende giudiziarie meritevoli di particolare considerazione e che comportino una diminuzione non inferiore al 50 per cento degli onorari repertoriali rispetto a quelli percepiti, per lo stesso periodo di tempo, nell'anno precedente al verificarsi dell'evento; i periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' superiori a quindici giorni sono ragguagliati al mese mentre non si calcolano quelli inferiori o pari;
  • c)decesso del notaio che provochi gravi difficolta' finanziarie ai soggetti aventi diritto a pensione indiretta;
  • d)altri eventi che siano stati causa unica e determinante di notevole disagio economico. L'erogazione dell'assegno puo' essere concorrente con l'attribuzione dell'indennita' di integrazione. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, e in mancanza di aventi diritto a pensione indiretta l'assegno assistenziale puo' essere corrisposto a favore degli eredi del notaio diversi dai soggetti indicati nella stessa lettera c). Tale assegno puo' essere corrisposto una sola volta e in misura non superiore all'indennita' di cessazione che sarebbe spettata al notaio deceduto. La Cassa puo' corrispondere, inoltre, assegni assistenziali a favore di notai e loro vedove aventi a carico figli o discendenti malati di mente, handicappati o comunque bisognosi di cure particolari come accompagnamento, assistenza di personale qualificato ovvero direttamente a detti soggetti, sempreche' siano stati a carico del notaio, nonche' a orfani maggiorenni di notai permanentemente e assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro quando siano in condizioni di disagio economico. L'importo e le modalita' di concessione dell'assegno sono stabiliti dalla commissione amministratrice, previo accertamento, con qualunque mezzo, caso per caso ed anche in tempi diversi, dello stato di bisogno o di grave disagio economico meritevoli di intervento.

Testo vigente dal 8 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317~art33 · fonte del testo