L'assegno di integrazione e' concesso al notaio per l'intero anno anche in caso di interruzioni del servizio dovute:

  • a)a permesso di assenza fino ad un mese;
  • b)a servizio militare;
  • c)a malattia o ad altro impedimento legittimo non dipendente dalla volonta' del notaio;
  • d)a procedimento penale o disciplinare non seguito dalla sentenza di condanna o di applicazione di sanzione disciplinare. Durante il periodo di interruzione dell'esercizio dovuta a procedimento penale o disciplinare al notaio spetta l'assegno di integrazione ridotto alla meta', con diritto a ricevere l'altra meta' nel caso in cui il procedimento non si concluda con sentenza di condanna o di applicazione di pena disciplinare. Qualora il notaio nell'anno abbia esercitato il coadiutorato, dall'importo dell'assegno di integrazione viene dedotto il presunto corrispettivo a lui attribuito, nello stesso periodo, dal notaio coadiuvato; tale corrispettivo e' presunto, ai soli fini della presente normativa, nella misura del cinquanta per cento dell'onorario, al netto della quota dovuta alla Cassa nazionale del notariato, risultante nel periodo di coadiutorato dai repertori del notaio coadiuvato. Il periodo di coadiutorato e il corrispettivo presunto ai fini di cui sopra non hanno alcuna influenza sull'eventuale diritto all'assegno di integrazione del notaio coadiuvato ne' sulla misura dell'assegno spettante a quest'ultimo.

Testo vigente dal 8 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317~art6 · fonte del testo