Art. 3 — Modifica dell'articolo 33, comma 1 - lettera c
e comma 3) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316) 1. L'articolo 33, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, e' modificato come segue: "Il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge 26 febbraio 1986 n. 38 e al decreto del Presidente della Repubblica del 1› febbraio 1986 n. 13, e' rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'articolo 32, commi 1 e 2, moltiplicato per il numero delle ore di incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili.". 2. L'articolo 33 - comma 3 - del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, e' sostituito dal seguente: "Ai medici specialisti convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennita' integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale.".
Testo vigente dal 16 aprile 1992
