[1]Collaborazione informatica
[2]1. Per promuovere ed incentivare la informatizzazione degli studi medici in grado di collaborare con il S.S.N. per rilevazioni di tipo epidemiologico, il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione, dal 1 gennaio 1991 e per la durata del presente accordo, in ciascuna Regione a favore del 5% dei pediatri di libera scelta, una indennita' mensile di L. 100.000, alla condizione che gli studi medici risultino dotati delle attrezzature informatiche e dei programmi indicati all'art. 29, lettera L). 2. La Regione, sentita la Commissione Consultiva regionale di cui all'art. 32, individua i pediatri convenzionati interessati alla realizzazione della particolare forma di collaborazione prevista e disciplinata nel presente articolo.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
