[1]Attivita' specifiche di pediatria

[2]Per gli incarichi da conferire ai sensi del presente capo I, concernenti l'esplicazione di attivita' specifiche di pediatria, il personale medico occorrente e' tratto dalla graduatoria regionale di cui all'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, si sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978. Per accertate esigenze locali le UU.SS.LL., con provvedimento motivato, possono conferire gli incarichi a medici pediatri di libera scelta inseriti nell'elenco della localita' in cui l'incarico stesso deve essere svolto, i quali siano titolari di un numero di scelte non superiore a 266 unita'. In caso di piu' interessati l'incarico e' conferito a favore del convenzionato titolare di un minore numero di scelte. Per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui all'art. 10 dell'accordo con i medici pediatri di libera scelta. Per ogni altro aspetto, gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni del presente capo I.

Testo vigente dal 11 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504~art11 · fonte del testo