Art. 18 — Controlli
Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero e le regioni possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime. Gli oneri per le attivita' ispettive di cui al comma 1 sono a carico delle disponibilita' finanziarie per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento.
Testo vigente dal 2 novembre 2000
