Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero e le regioni possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime. Gli oneri per le attivita' ispettive di cui al comma 1 sono a carico delle disponibilita' finanziarie per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento.

Testo vigente dal 2 novembre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314~art18 · fonte del testo