Art. 17 — Convenzioni con soggetti terzi

Il Ministero puo' affidare lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e di erogazione, anche solo per alcuni aspetti, a soggetti convenzionati, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti annuali previsti per gli interventi di cui al presente regolamento. Le regioni e le province autonome, per gli adempimenti di cui agli articoli 13, comma 3, e 15, comma 2, possono avvalersi dell'attivita' dei soggetti di cui al comma 1.

Testo vigente dal 2 novembre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314~art17 · fonte del testo