Art. 9 — Modifiche degli impianti terminali
Eventuali modifiche alla configurazione del posto telex, purche' non comportino la variazione del rapporto di utenza prevista dall'art. 13, devono essere comunicate immediatamente, via telex o per iscritto, al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente. Qualsiasi intervento di ordine tecnico sull'apparecchio terminale deve essere effettuato esclusivamente da personale dell'Amministrazione o delle ditte autorizzate di cui al precedente art. 2, comma 2. L'abbonato e' responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. In caso di inadempienza sono a carico dell'abbonato le spese di ripristino della configurazione originaria del posto telex nonche' ogni altro onere conseguente agli interventi indebitamente effettuati. L'abbonato, su richiesta dell'Amministrazione, e' tenuto ad adeguare il proprio posto telex alle mutate situazioni di traffico sull'apparecchio terminale qualora esse pregiudichino il regolare svolgimento del servizio. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito dall'Amministrazione comporta la risoluzione del contratto d'abbonamento che ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto da parte dell'abbonato e va disposta con provvedimento motivato.
Testo vigente dal 16 giugno 1992
