Art. 8 — Conservazione e custodia degli apparecchi terminali e dei materiali di proprietà dell'Amministrazione

L'abbonato deve conservare e custodire, con ogni diligenza, gli apparecchi terminali ed i materiali messi a sua disposizione dall'Amministrazione. Egli ne risponde anche nel caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, di furto e incendio, salvo i casi di forza maggiore da provarsi a cura e spese dell'abbonato. In tali ipotesi egli e' tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese da essa sostenute per la riparazione o la sostituzione degli apparecchi.

Testo vigente dal 16 giugno 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313~art8 · fonte del testo