Art. 8 — Conservazione e custodia degli apparecchi terminali e dei materiali di proprietà dell'Amministrazione
L'abbonato deve conservare e custodire, con ogni diligenza, gli apparecchi terminali ed i materiali messi a sua disposizione dall'Amministrazione. Egli ne risponde anche nel caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, di furto e incendio, salvo i casi di forza maggiore da provarsi a cura e spese dell'abbonato. In tali ipotesi egli e' tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese da essa sostenute per la riparazione o la sostituzione degli apparecchi.
Testo vigente dal 16 giugno 1992
