Art. 10 — Uso del posto telex

Non sono considerati terzi, ai fini del divieto di cui al comma 1 dell'art. 257 del codice p.t., coloro che, nell'ambito dell'attivita' di un consorzio legalmente costituito, abbonato al servizio telex, utilizzano il posto telex di quest'ultimo, nonche' i familiari, gli associati, i dipendenti e i clienti dell'abbonato telex. E' fatto comunque divieto al titolare dell'abbonamento di pretendere per il traffico svolto un corrispettivo diverso da quello stabilito dalle norme tariffarie. Per lo scambio delle comunicazioni telex l'abbonato deve attenersi alle norme operative stabilite dall'Amministrazione, pena la perdita della facolta' di reclamo di cui all'art. 18. E' fatto obbligo all'abbonato di mantenere l'apparecchio terminale permanentemente inserito in linea, in posizione di normale funzionamento. E' consentito all'abbonato lo scambio di corrispondenza anche in linguaggio criptografico. In tal caso, l'abbonato ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Amministrazione. In caso di ripetute inadempienze agli obblighi relativi agli usi del posto telex, l'Amministrazione puo' procedere, previa comunicazione scritta all'abbonato, alla risoluzione del contratto di abbonamento.

Testo vigente dal 16 giugno 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313~art10 · fonte del testo