Art. 12 — Trasferimento del posto telex

Il trasferimento del posto telex nell'ambito dello stesso comune o da un comune all'altro viene effettuato previo pagamento da parte dell'abbonato del contributo previsto ai sensi dell'art. 253 del codice p.t., la cui misura varia a seconda che l'apparecchio terminale sia acquisito in proprio dall'abbonato oppure fornito in uso dall'Amministrazione. La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, il quale provvede al trasferimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa; nel caso si applicano le stesse modalita' previste dall'art. 1, comma 8. Qualora esigenze tecniche non permettano di eseguire il trasferimento entro il termine di cui all'art. 1, comma 8, l'abbonato ha facolta' di disdire l'abbonamento entro trenta giorni dalla comunicazione negativa dell'Amministrazione. In tale caso il contratto di abbonamento e' risolto con effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della disdetta.

Testo vigente dal 16 giugno 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313~art12 · fonte del testo