Art. 19 — Servizio telex da posti pubblici

Chiunque puo' trasmettere e ricevere comunicazioni dai posti pubblici telex istituiti ai sensi dell'art. 259 del codice p.t., con le modalita' stabilite dall'Amministrazione. I reclami per somme indebitamente corrisposte debbono essere presentati direttamente al posto pubblico dal quale sono state effettuate le comunicazioni, entro il termine di quindici giorni.

Testo vigente dal 16 giugno 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313~art19 · fonte del testo