Art. 19 — Servizio telex da posti pubblici
Chiunque puo' trasmettere e ricevere comunicazioni dai posti pubblici telex istituiti ai sensi dell'art. 259 del codice p.t., con le modalita' stabilite dall'Amministrazione. I reclami per somme indebitamente corrisposte debbono essere presentati direttamente al posto pubblico dal quale sono state effettuate le comunicazioni, entro il termine di quindici giorni.
Testo vigente dal 16 giugno 1992
