Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1998 al 24 novembre 2007. 565 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il Ministero della sanita' riconosce l'idoneita' dei laboratori di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale; copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione europea. Al fine del riconoscimento di cui al comma 1 si applica la procedura prevista all'articolo 13, commi da 2 a 9 e comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche. Il Ministero della sanita' attribuisce:

tolto: a) a ciascun laboratorio di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), il numero di riconoscimento attribuito ai corrispondenti stabilimenti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o dal decreto legislativo 8 giugno 1982, n. 503, o dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, o dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modifiche o dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, con indicazione che si tratta di un riconoscimento per la produzione di carni macinate o di preparazioni di carni;

tolto: b) a ciascuna unita' di produzione autonoma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 3), un numero di riconoscimento specifico. Il Ministero della sanita' puo' attribuire:

tolto: a) un unico numero di riconoscimento ad uno stabilimento che fabbrica preparazioni di carni a partire da materie prime o con materie prime disciplinate da piu' normative tra quelle indicate al comma 3, lettera a);

tolto: b) un unico numero di riconoscimento ad uno stabilimento ubicato nello stesso sito di un altro gia' riconosciuto conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, lettera a). I laboratori di produzione riconosciuti sono inseriti, con la specifica indicazione della produzione di carni macinate e della produzione di preparazioni di carni, in una apposita colonna dell'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, o di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607; l'unita' di produzione autonoma e' inserita in un distinto ed apposito elenco adottato nel rispetto degli stessi criteri. Il riconoscimento di cui al comma 1 puo' avvenire solo se e' comprovato che il laboratorio soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento in relazione al tipo di attivita' esercitata. Tuttavia, nel caso in cui un laboratorio che abbia avanzato richiesta di riconoscimento sia integrato in uno stabilimento gia' riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, o del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e' consentito che i locali, le attrezzature e gli impianti predisposti per il personale, nonche' tutti i locali che non presentanorischio di contaminazione delle materie prime o dei prodotti non confezionati possano essere in comune con il predetto stabilimento. Le spese connesse con la procedura di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico dei titolari dei laboratori di produzione secondo tariffe e modalita' stabilite dal Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-08-03;309~art8 · fonte del testo