Art. 9 — Controlli veterinari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1998 al 24 novembre 2007. 673 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: I laboratori di produzione devono restare sotto il controllo del veterinario ufficiale che procede alla loro ispezione e controllo secondo le seguenti frequenze:
tolto: a) per i laboratori annessi a laboratori di sezionamento, almeno una volta al giorno;
tolto: b) per i laboratori che fabbricano i prodotti di cui all'articolo 3, almeno una volta al giorno, durante la produzione delle carni macinate;
tolto: c) per gli altri laboratori di produzione, in funzione delle dimensioni dello stabilimento, del tipo di prodotto preparato, del sistema di valutazione dei rischi, nonche' delle garanzie di cui all'articolo 7, comma 1. Il veterinario ufficiale puo' accedere liberamente e in qualsiasi momento:
tolto: a) a tutte le parti dello stabilimento per accertare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento;
tolto: b) in caso di dubbi sull'origine delle carni, ai documenti contabili che permettano di risalire al macello di origine e allo stabilimento di origine della materia prima;
tolto: c) ai risultati dell'autocontrollo di cui all'articolo 7, ivi compreso il risultato dei controlli sulle materie prime, per verificare il rispetto dei criteri fissati negli allegati II e IV. I dati informatici devono essere stampati su richiesta del veterinario ufficiale. Il veterinario ufficiale deve:
tolto: a) procedere ad analisi regolari dei risultati dei controlli previsti dall'articolo 7; sulla base dei risultati ottenuti puo' far effettuare esami complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti;
tolto: b) predisporre una relazione sui risultati relativi alla lettera a), le cui conclusioni o raccomandazioni devono essere portate a conoscenza del soggetto di all'articolo 7, comma 1, che deve rimediare alle carenze riscontrate al fine di migliorare l'igiene. Ai fini dei controlli, il veterinario ufficiale puo' essere coadiuvato da ausiliari che soddisfano i requisiti professionali previsti nell'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e loro successive modifiche. Qualora durante un controllo effettuato conformemente al capitolo V dell'allegato I il veterinario ufficiale accerti, dagli esiti degli esami di laboratorio svolti nell'ambito dell'autocontrollo, la ripetuta inosservanza dei criteri stabiliti agli allegati II e IV, esso rafforza le misure di controllo sulla produzione dello stabilimento in questione e puo' sequestrare le etichette e gli altri contrassegni che contengono il bollo di sanita' di cui al capitolo VI dell'allegato I; se allo scadere del termine di quindici giorni non risultano ancora rispettati tali criteri, il veterinario ufficiale adotta tutte le misure appropriate per rimediare alle carenze constatate e, se necessario, prescrive la destinazione al trattamento termico dei prodotti dello stabilimento in questione. Se dette misure non sono sufficienti, il riconoscimento dello stabilimento viene sospeso. Il veterinario ufficiale, qualora constati che le norme igieniche previste dal presente regolamento vengono disattese in maniera evidente o che viene intralciato il controllo sanitario:
tolto: a) interviene sulle modalita' d'uso delle attrezzature e dei locali e adotta tutti i provvedimenti necessari, se del caso anche facendo rallentare il ritmo della produzione o facendo sospendere temporaneamente il processo produttivo;
tolto: b) segnala tempestivamente al Ministero della sanita', ai fini della sospensione del riconoscimento, eventualmente limitato al tipo di produzione in questione, l'insufficienza dei provvedimenti di cui alla lettera a) o dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g). Nell'ipotesi di cui al comma 6, se il soggetto di cui all'articolo 7, comma 1, non pone rimedio alle carenze constatate entro il termine stabilito dal veterinario ufficiale, il Ministero della sanita' provvede alla revoca del riconoscimento. Il Ministero della sanita' e' tenuto a conformarsi alle conclusioni di un eventuale controllo effettuato conformemente all'articolo 10 informando della sospensione o della revoca del riconoscimento gli altri Stati membri e la Commissione europea. In caso di ripetute carenze il controllo e' rafforzato e, se del caso, le etichette, i sigilli o altri supporti su cui e apposto il bollo sanitario sono sequestrati. Le spese connesse con l'applicazione del presente articolo sono a carico del titolare del laboratorio di produzione. I commi 5, 6 e 7 si applicano fatte salve le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-08-03;309~art9 · fonte del testo
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