Qualora in una sede estera si verifichino eccezionali situazioni di pericolosita', quali eventi bellici o crisi dell'ordine pubblico o calamita' naturali, il Ministro degli affari esteri, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, riconosce la sussistenza di tali situazioni e stabilisce che, per il periodo corrispondente, l'effettiva residenza dei familiari nella sede non e' richiesta ai fini del pagamento degli aumenti dell'indennita' previsti dall'art. 173, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il periodo di autorizzata assenza dei familiari dalla sede, determinato in base alle disposizioni del comma 1, viene computato come periodo di soggiorno nella sede estera, ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma dell'art. 2.

Testo vigente dal 30 settembre 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-03;306~art7 · fonte del testo