Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 173, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti gli aumenti della indennita' di servizio all'estero per situazione di famiglia, si considerano residenti stabilmente nella sede estera i familiari del dipendente che soggiornino nella sede per almeno nove mesi all'anno, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti. Il periodo minimo di soggiorno nella sede estera, che ai sensi del comma 1 costituisce il presupposto per determinare la residenza stabile dei familiari nella sede, e' ridotto di un mese per le sedi disagiate e di due mesi per le sedi particolarmente disagiate. Per la individuazione delle sedi disagiate e particolarmente disagiate si fa riferimento al decreto emanato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in applicazione dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. In ogni caso, secondo quanto disposto dall'art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i periodi di assenza dalla sede del titolare dell'indennita' vengono computati come periodo di soggiorno nella sede dei suoi familiari ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma del comma 1.

Testo vigente dal 30 settembre 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-03;306~art2 · fonte del testo