Qualora il figlio di un dipendente sia costretto da ragioni di salute a permanere in una casa di cura in Italia o in altro Paese, in quanto, in relazione alla natura dell'infermita' sofferta, i servizi sanitari locali non offrono adeguate garanzie o comunque non sussiste nei loro confronti il necessario rapporto fiduciario, deve essere presentata all'Amministrazione centrale idonea certificazione che attesti le condizioni di salute e l'esatto periodo di effettiva permanenza nella casa di cura. Il predetto periodo viene computato come periodo di soggiorno nella sede estera ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma dell'art. 2.

Testo vigente dal 30 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-03;306~art6 · fonte del testo