Secondo le disposizioni dell'art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli aumenti per situazione di famiglia previsti dall'art. 173 dello stesso decreto non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennita'. Quest'ultimo deve presentare apposita domanda per ottenere gli aumenti, dichiarando che i familiari a cui gli aumenti si riferiscono risiederanno stabilmente nella sede. (( 2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede e' disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri))

Testo vigente dal 5 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1991 al 5 giugno 2003. 58 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… dichiarando che i familiari a cui gli aumenti si riferiscono risiederanno stabilmente nella sede. tolto: I aggiunto: 2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede tolto: devono poi risultare da apposite dichiarazioni, che attestino ciascun arrivo in sede e ciascuna partenza dalla sede dei familiari. Tali dichiarazioni, firmate dal dipendente interessato sotto la propria responsabilita', devono essere trasmesse dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare all'Amministrazione centrale entro dieci giorni dall'arrivo in sede o dalla partenza dalla sede dei familiari a cui si riferiscono. aggiunto: e' disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-03;306~art3 · fonte del testo