Art. 65-bis cod. cons. — Contratti di servizi a tacito rinnovo

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, e' tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui puo' inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo e' inviata per iscritto, tramite sms o altra modalita' telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese

Testo vigente dal 31 dicembre 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art65bis · fonte del testo