L'autorizzazione puo' cessare per le cause previste nella convenzione di rilascio. Il Ministero delle finanze puo' revocare, sospendere o limitare la concessione nel caso in cui subentrino motivi di interesse pubblico o si verifichino gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione e' comunicata attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.
Testo vigente dal 25 settembre 1991
