Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 12 gennaio 2015, n. 21.
Abrogato dal 20 marzo 2015
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 12 gennaio 2015, n. 21.
Abrogato dal 20 marzo 2015
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3 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2008 al 20 marzo 2015. 229 parole tolte, 11 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Ai fini del presente regolamento si intende per:
tolto: a) "testo unico": il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
tolto: b) "decreto": il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;
tolto: c) "richiedente asilo": lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;
tolto: d) "domanda di asilo": la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;
tolto: e) "centri": i centri di identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;
tolto: f) "Commissione territoriale": la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;
tolto: g) "Commissione nazionale": la Commissione nazionale per il diritto di asilo;
tolto: h) "Procedura semplificata": la procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge;
tolto: i) "ACNUR": l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
tolto: l) "minore non accompagnato": il minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 2015, N. 21
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-09-16;303~art1 · fonte del testo
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