Art. 15 — Decisione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 12 gennaio 2015, n. 21.
Abrogato dal 20 marzo 2015
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 12 gennaio 2015, n. 21.
Abrogato dal 20 marzo 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2008 al 20 marzo 2015. 318 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La Commissione territoriale e' validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto e delibera a maggioranza. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:
tolto: a) riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
tolto: b) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
tolto: c) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia e' firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico. La decisione e' comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita' di impugnazione nonche', per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla possibilita' di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale. Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione nazionale. Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero gia' trattenuto nel centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 2015, N. 21
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-09-16;303~art15 · fonte del testo
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