Nell'ipotesi di impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione, accertata dal Ministro vigilante, e su proposta di questo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina di un commissario, con assunzione di tutti i poteri degli organi di rappresentanza e gestione. Il mandato del Commissario straordinario ha la durata massima di un biennio a pena dello scioglimento dell'ente.

Testo vigente dal 27 ottobre 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389~art25 · fonte del testo