Art. 25 — Commissariamento
Nell'ipotesi di impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione, accertata dal Ministro vigilante, e su proposta di questo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina di un commissario, con assunzione di tutti i poteri degli organi di rappresentanza e gestione. Il mandato del Commissario straordinario ha la durata massima di un biennio a pena dello scioglimento dell'ente.
Testo vigente dal 27 ottobre 2001
